Polizze assicurative obbligatorie: rischio vita e impiego



La cessione del quinto è un prestito garantito e non finalizzato che può essere richiesto dai dipendenti e dai pensionati del settore pubblico o statale. L'importo delle rate non può eccedere il 20% (cioè un quinto) dello stipendio o della pensione netta mensile, e il pagamento avviene tramite trattenute sulla busta paga o sul cedolino della pensione.

cessione quinto polizza assicurazioneSi tratta di un prestito garantito in quanto prevede l'obbligo di sottoscrivere una polizza di assicurazione contro i rischi vita e impiego.

Il dipendente o il pensionato che vuole richiedere un prestito cedendo un quinto del suo stipendio o della sua pensione, è quindi obbligato a sottoscrivere un'assicurazione.

Queste polizze assicurative consentono alla banca o alla società finanziaria che eroga il finanziamento di tutelarsi contro il rischio di morte, di invalidità o di inabilità del lavoratore.

In caso di cessione del quinto dello stipendio il dipendente deve stipulare sia la polizza vita che la polizza rischio impiego.

Nel caso di cessione del quinto della pensione, il pensionato deve sottoscrivere solo la copertura assicurativa contro il rischio di decesso. Visto che non è più in attività, non è infatti necessaria l'assicurazione contro il rischio di perdere il posto di lavoro.

L'assicurazione sulla vita tutela l'istituto di credito in caso di premorienza (cioè morte prima della fine del contratto di prestito) o di invalidità permanente del richiedente.

L'assicurazione contro il rischio impiego, copre invece il rischio che il dipendente perda il posto di lavoro per un qualsiasi motivo, cioè sia per dimissioni, che per licenziamento o fallimento del datore di lavoro, ecc.

La polizza assicurativa va sottoscritta all'atto della stipula del contratto di prestito.


Normative e Leggi

La normativa di riferimento per i prestiti dietro cessione di un quinto è contenuta nel testo del DPR n.180 del 5/1/1950 e successive modifiche.

L'articolo 54 del DPR 180/1950, intitolato "Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie" dispone infatti quanto segue:

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del credito residuo.

Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei precedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.

La Legge n.311 del 30 dicembre 2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) ha portato in merito alle assicurazioni inerenti la cessione di un quinto.

Con la Legge 311/2004, è stato infatti tolto il monopolio dell'INPDAP per l'erogazione delle polizze di assicurazione obbligatorie per chi richiedeva la cessione di 1/5. Questo vincolo è stato tolto visto che in precedenza la cessione del 5° era riservata solo ai dipendenti pubblici.

Ora, quindi è possibile rivolgesi anche alle compagnie di assicurazione provate per stipulare queste polizze.